Lo statuto

Lo statuto


STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1) - E’ costituita l’ “Associazione Cuochi di Torino” con sede in Torino, Via Bogino n. 17
SCOPI
Art. 2) - L’Associazione è apolitica, apartitica e asindacale e non ha scopo di lucro.
Essa è centro di riunione dei cuochi professionisti e non, con la possibilità di offrire loro
convenienti iniziative culturali, educative, artistiche, sportive, turistiche, ricreative,
assistenziali e professionali.
Art. 3). - L’Associazione ha l’obiettivo di accrescere le capacità professionali dei propri
iscritti e di diffondere le competenze nel campo turistico e alberghiero, per questo potrà
organizzare e gestire, anche in collaborazione con altri organismi, nazionali ed esteri,
qualsiasi attività nel campo della formazione. Potrà realizzare iniziative atte a
valorizzare la propria professione e le attività legate al campo del turismo e della
gastronomia, sia in Italia sia all’estero. L’Associazione potrà gestire attività di
somministrazione di alimenti e bevande (come bar, ristoranti, mense), attività
alberghiere e del turismo (servizi di accoglienza e ospitalità, compresa manutenzione e
pulizia; viaggi), attività di commercio.
DEI SOCI
Art. 4) - All’Associazione possono essere iscritti, come soci ordinari, i cuochi
professionisti presentando, insieme alla domanda, i documenti attestanti la propria
attività, e come soci aggregati i familiari ed eventuali simpatizzanti, come ad esempio
gli studenti che frequentano corsi di cucina in Istituti Alberghieri di ogni ordine e grado,
Non possono essere ammessi soci temporanei.
Gli obblighi e diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o
trasferiti per qualsiasi titolo o motivo; la quota associativa non può essere rivalutata.
Art. 5) - Gli iscritti all’Associazione hanno diritto di frequentare i locali della sede, sono
ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le provvidenze istituite
dall’Associazione nonché delle facilitazioni a cui dà diritto la tessera.
Il provvedimento di espulsione viene deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza
assoluta dei componenti a scrutinio segreto in una riunione cui verrà convocato
l’interessato che potrà esporre le sue difese anche tramite memorie scritte. Contro il
provvedimento di espulsione l’interessato potrà, entro dieci giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione a pena di decadenza, presentare ricorso all’Assemblea dei
Soci, la quale, nella prima riunione utile se entro 90 giorni ovvero all’uopo convocata in
via straordinaria, deciderà a maggioranza semplice a scrutinio segreto. Nel frattempo
l’associato è sospeso cautelativamente da ogni funzione ricoperta.
Art. 6) - Quel socio che recasse all’Associazione grave danno morale e materiale sarà
immediatamente espulso. Il socio che trasgredisce a quanto stabilito dal presente
statuto o che si rendesse colpevole in modo ineducato verso gli altri soci, sarà punito
fino all’espulsione con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 7) - Nella sede dell’Associazione è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione
che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta persegua scopi di propaganda politica e
sindacale.
ORGANI DIRETTIVI - ESECUTIVI E DI CONTROLLO
Art. 8) - Gli organi direttivi e amministrativi dell’Associazione sono.
a) Assemblea dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
d) Vice Presidente
e) Segretario - Amministratore
f) Economo-Cassiere
g) Collegio sindacale
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9) - L’Assemblea dei soci ha tutti i poteri deliberativi e li demanda al Consiglio da
essa liberamente eletto.
L’Assemblea elegge anche il Collegio dei Sindaci. Ordinariamente si riunisce una volta
all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta della metà dei soci.
Le Assemblee saranno valide in prima convocazione se presenti i due terzi dei soci, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione si effettuerà mediante inviti scritti e con avvisi affissi nella sede
sociale. Tanto gli inviti che gli avvisi dovranno specificare la data e l’ora della prima e
della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno in discussione.
ELEZIONI
Art. 10) - Le elezioni nell’Associazione si svolgono normalmente alla fine di ogni quattro
anni.
Le elezioni devono essere indette nel giorno più adatto e con un avviso di almeno 20
(venti) giorni. Le liste elettorali relative dovranno essere depositate presso la sede
sociale a disposizione di tutti i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima delle elezioni
a) I dirigenti da eleggere sono: Consiglio Direttivo composto da un numero di membri
variabile da 3 (tre) a 15 (quindici); Collegio Sindacale composto da 2 (due) Sindaci
b) potranno partecipare alle elezioni soltanto i soci in regola con le quote sociali e
potranno essere eletti solamente i soci in regola con la quota sociale dell’anno
precedente e dell’anno in corso.
c) non hanno diritto al voto né possono essere eletti gli iscritti che non abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età
d) una apposita commissione elettorale eletta dall’Assemblea dei Soci, composta da
tre a cinque membri, presiede alle elezioni, predispone l’elenco degli iscritti con
diritto al voto, prepara le schede, nomina gli scrutatori il cui numero può variare da
tre a sette membri, compila il verbale a conclusione delle elezioni.
e) pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la libertà di
dare il proprio voto a favore di qualsiasi altro socio ordinario iscritto all’Associazione
f) le elezioni saranno effettuate a scheda segreta
g) non è ammesso il voto per delega
h) la votazione dovrà essere effettuata nel modo seguente:
1) sulla scheda verranno iscritti ben chiari i nomi ed i cognomi dei candidati ai quali si
vuol dare il proprio suffragio fino a un massimo di sette preferenze. Nelle liste
successive riservate per le designazioni dei Sindaci verranno iscritti i nomi ed i
cognomi di questi ultimi
2) dopo aver compilato la scheda, il votante avrà cura di piegarla in quattro e
depositarla personalmente nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori i quali
dovranno prendere nota dell’avvenuta votazione
3) la votazione ha inizio alle ore 15.00 (quindici) dei giorni stabiliti e terminerà alle ore
18.00 (diciotto)
4) sono considerati nulli i voti a persone che non abbiano i requisiti necessari per
essere eletti e cioè non siano iscritti nella lista dei votanti
5) sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti
6) le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Se i votanti risultano
inferiori alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono dopo 8 (otto)
giorni. Questa seconda votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.
Art. 11) - Gli eletti dureranno in carica quattro anni e possono essere rieleggibili
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12) - Il Consiglio liberamente eletto dall’Assemblea, assume la direzione e
l’amministrazione dell’Associazione
1) elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario-Amministratore
e l’Economo-Cassiere;
2) stabilisce i criteri di massima che devono essere seguiti per l’attuazione del
programma da svolgere;
3) nomina il personale tecnico preposto alle diverse attività;
4) esamina e approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo
dell’Associazione. Quest’ultimo sarà presentato per l’approvazione all’Assemblea
Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
5) delibera sull’ammissione dei soci;
6) prende provvedimenti disciplinari verso i soci;
7) determina le provvidenze in favore dei soci;
Art. 13) - Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente
quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta di almeno tre
componenti.
Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà dei suoi
componenti ed a maggioranza di voti, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti.
A parità di voto prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente le
riunioni del Consiglio verranno presiedute dal Vice Presidente o in sua assenza da uno
dei membri prescelto dal Consiglio stesso.
DEL PRESIDENTE
Art. 14) - Il Presidente assume la rappresentanza dell’Associazione, convoca il
Consiglio e presiede all’assemblea dei soci.
Egli è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi
compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa.
Veglia sul funzionamento dell’Associazione, sulla riuscita delle manifestazioni e firma la
corrispondenza che impegna moralmente e finanziariamente l’Associazione.
DEL VICE PRESIDENTE
Art. 15) - Il Vice Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione in caso di assenza
o impedimento del Presidente
DEL SEGRETARIO - AMMINISTRATORE
Art. 16) - Il Segretario del Consiglio Direttivo compila unitamente all’Economo-Cassiere
il bilancio preventivo consuntivo dell’Associazione e lo sottopone all’esame ed alla
approvazione del Consiglio, ha particolare cura del libro dei soci e dei documenti
contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza e compila il libro dei verbali nella
seduta del Consiglio Direttivo, risponde all’ordinamento organizzativo
dell’Associazione, firma la corrispondenza ordinaria ed è responsabile della riuscita
delle manifestazioni indette ed organizzate dall’Associazione.
DEL COLLEGIO SINDACALE
Art. 17) - Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di
gestione compiuti dall’Associazione, accerta se la contabilità sia tenuta secondo le
norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche. E’ compito altresì del
Collegio dei Sindaci di accertare bimestralmente la consistenza di cassa, l’esistenza
dei valori e dei titoli di proprietà sociale e ricevuti dall’Associazione a titolo di cauzione.
DEL TESORIERE
Art. 18) – Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle
spese che saranno effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma
abbinata del Presidente e del Tesoriere stesso. Prende in consegna beni mobili ed
immobili dell’Associazione e tiene aggiornati il libro degli inventari e gli altri documenti
amministrativi prescritti.

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