...Statuto

DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1) - E’ costituita l’ “Associazione Cuochi di Torino” con sede in Torino Via Bogino n. 17

SCOPI
Art. 2) - L’Associazione è apolitica, apartitica e asindacale e non ha scopo di lucro
Essa è centro di riunione dei cuochi professionisti e non, con la possibilità di offrire loro convenienti iniziative culturali, educative, artistiche, sportive, turistiche, ricreative, assistenziali e professionali.
Art. 3) - L’Associazione nello svolgimento del proprio scopo migliorerà le capacità professionali dei propri iscritti con particolari corsi di perfezionamento organizzati anche con l’egida dei rispettivi organi ministeriali e regionali; realizzerà eventuali iniziative atte a valorizzare l’arte culinaria e la propria professione, in Italia ed all’estero.

DEI SOCI
Art. 4) - All’Associazione possono essere iscritti, come soci ordinari, i cuochi professionisti presentando, insieme alla domanda, i documenti attestanti la propria attività, e come soci aggregati i familiari ed eventuali simpatizzanti.
Non possono essere ammessi soci temporanei.
Gli obblighi e diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo; la quota associativa non può essere rivalutata.
Art. 5) - Gli iscritti all’Associazione hanno diritto di frequentare i locali della sede, sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le provvidenze istituite dall’Associazione nonché delle facilitazioni a cui dà diritto la tessera.
Art. 6) - Quel socio che recasse all’Associazione grave danno morale e materiale sarà immediatamente espulso. Il socio che trasgredisce a quanto stabilito dal presente statuto o che si rendesse colpevole in modo ineducato verso gli altri soci, sarà punito fino all’espulsione con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 7) - Nella sede dell’Associazione è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta persegua scopi di propaganda politica e sindacale.

ORGANI DIRETTIVI - ESECUTIVI E DI CONTROLLO
Art. 8) - Gli organi direttivi e amministrativi dell’Associazione sono.
a) Assemblea dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
d) Vice Presidente
e) Segretario - Amministratore
f) Economo-Cassiere
g) Collegio sindacale

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9) - L’Assemblea dei soci ha tutti i poteri deliberativi e li demanda al Consiglio da essa liberamente eletto.
L’Assemblea elegge anche il Collegio dei Sindaci. Ordinariamente si riunisce una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta della metà dei soci.
Le Assemblee saranno valide in prima convocazione se presenti i due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione si effettuerà mediante inviti scritti e con avvisi affissi nella sede sociale. Tanto gli inviti che gli avvisi dovranno specificare la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno in discussione.

ELEZIONI
Art. 10) - Le elezioni nell’Associazione si svolgono normalmente alla fine di ogni quattro anni.
Le elezioni devono essere indette nel giorno più adatto e con un avviso di almeno 20 (venti) giorni. Le liste elettorali relative dovranno essere depositate presso la sede sociale a disposizione di tutti i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima delle elezioni
a) I dirigenti da eleggere sono: Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici); Collegio Sindacale composto da 2 (due) Sindaci
b) potranno partecipare alle elezioni soltanto i soci in regola con le quote sociali
c) non hanno diritto al voto né possono essere eletti gli iscritti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
d) una apposita commissione elettorale eletta dall’Assemblea dei Soci, composta da tre a cinque membri, presiede alle elezioni, predispone l’elenco degli iscritti con diritto al voto, prepara le schede, nomina gli scrutatori il cui numero può variare da tre a sette membri, compila il verbale a conclusione delle elezioni.
e) pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore di qualsiasi altro socio ordinario iscritto all’Associazione
f) le elezioni saranno effettuate a scheda segreta
g) non è ammesso il voto per delega
h) la votazione dovrà essere effettuata nel modo seguente:
1) sulla scheda verranno iscritti ben chiari i nomi e/o i cognomi dei candidati ai quali si vuol dare il proprio suffragio. Nelle liste successive riservate per le designazioni dei Sindaci verranno iscritti i nomi ed i cognomi di questi ultimi
2) dopo aver compilato la scheda, il votante avrà cura di piegarla in quattro e depositarla personalmente nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori i quali dovranno prendere nota dell’avvenuta votazione
3) la votazione ha inizio alle ore 15.00 (quindici) dei giorni stabiliti e terminerà alle ore 18.00 (diciotto)
4) sono considerati nulli i voti a persone che non abbiano i requisiti necessari per essere eletti e cioè non siano iscritti nella lista dei votanti
5) sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti
6) le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Se i votanti risultano inferiori alla metà degli aventi diritto al voto, le elezioni si ripetono dopo 8 (otto) giorni. Questa seconda votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.
Art. 11) - Gli eletti dureranno in carica quattro anni e possono essere rieleggibili

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12) - Il Consiglio liberamente eletto dall’Assemblea, assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione
1) elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario-Amministratore e l’Economo-Cassiere;
2) stabilisce i criteri di massima che devono essere seguiti per l’attuazione del programma da svolgere;
3) nomina il personale tecnico preposto alle diverse attività;
4) esamina e approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione. Quest’ultimo sarà presentato per l’approvazione all’Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
5) delibera sull’ammissione dei soci;
6) prende provvedimenti disciplinari verso i soci;
7) determina le provvidenze in favore dei soci;
Art. 13) - Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta di almeno tre componenti.
Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
A parità di voto prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente le riunioni del Consiglio verranno presiedute dal Vice Presidente o in sua assenza da uno dei membri prescelto dal Consiglio stesso.

DEL PRESIDENTE
Art. 14) - Il Presidente assume la rappresentanza dell’Associazione, convoca il Consiglio e presiede all’assemblea dei soci.
Egli è responsabile del funzionamento dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa.
Veglia sul funzionamento dell’Associazione, sulla riuscita delle manifestazioni e firma la corrispondenza che impegna moralmente e finanziariamente l’Associazione.

DEL VICE PRESIDENTE
Art. 15) - Il Vice Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione in caso di assenza o impedimento del Presidente

DEL SEGRETARIO-AMMINISTRATORE
Art. 16) - Il Segretario del Consiglio Direttivo compila unitamente all’Economo-Cassiere il bilancio preventivo consuntivo dell’Associazione e lo sottopone all’esame ed alla approvazione del Consiglio, ha particolare cura del libro dei soci e dei documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza e compila il libro dei verbali nella seduta del Consiglio Direttivo, risponde all’ordinamento organizzativo dell’Associazione, firma la corrispondenza ordinaria ed è responsabile della riuscita delle manifestazioni indette ed organizzate dall’Associazione.

DEL COLLEGIO SINDACALE
Art. 17) - Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione, accerta se la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche. E’ compito altresì del Collegio dei Sindaci di accertare bimestralmente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e ricevuti dall’Associazione a titolo di cauzione.

DELL’ECONOMO CASSIERE
Art. 18) - L’Economo Cassiere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che saranno effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente e dell’Economo Cassiere stesso. Prende in consegna beni mobili ed immobili dell’Associazione e tiene aggiornati il libro degli inventari e gli altri documenti amministrativi prescritti.

DEL PATRIMONIO
Art. 19) - Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione e comunque acquistati
b) da beni mobili ed immobili provenienti da donazione o lasciti
Il patrimonio dell’Associazione non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale l’Associazione stessa è stata costituita, e cioè per lo svolgimento delle attività statutarie.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20) - Le entrate sono costituite:
a) dalle quote sociali che saranno stabilite anche annualmente dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo
b) dalle entrate delle manifestazioni
c) dai proventi delle gestioni accessorie
d) da oblazioni, elargizioni, lasciti di enti e di privati
e) da contributi di datori di lavoro, dalle amministrazioni comunali e di altri Enti pubblici e privati
f) da redditi patrimoniali

DELLA ISCRIZIONE
Art. 21) - L’iscrizione all’Associazione, richiesta con espressa domanda alla giunta esecutiva, implica la condivisione delle finalità che l’associazione si propone, l’accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni. L’iscritto sarà munito della regolare tessera di socio, la quale ha validità annuale.

DELLO SCIOGLIMENTO
Art. 22) - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, deliberato dall’Assemblea con il voto di almeno tre quarti dei soci, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 
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